Chi ne ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro – ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.
Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
Come si richiede
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Quali documenti servono per presentare la domanda?
Per presentare la domanda servono:
- documento di identità
- eventuale allegato Ddi delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura)
- modulo A Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione
- attestazione ISEE in corso di validità – vedi anche Il nuovo ISEE 2015
- allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
- l’allegato FNper il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 7.500 euro (ma entro i 20.000)
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
- codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). E’ un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero.
I moduli sono reperibili oltre che su questa pagina, su SGAte (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l’erogazione del bonus) e presso i Comuni.
E’ possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus elettrico che quello del gas per disagio economico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare in Comune o al CAF.
E’ possibile delegare una terza persona per presentare la domanda?
Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.[hr style=”3″ margin=”20px 0px 20px 0px”]
Quanto vale il bonus e come viene erogato
Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall’Autorità. Per l’anno 2016 questi sono i valori :
Numerosità familiare 1-2 componenti | € 80 |
Numerosità familiare 3-4 componenti | € 93 |
Numerosità familiare oltre 4 componenti | € 153 |
Come viene corrisposto il bonus elettrico?
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.[hr style=”3″ margin=”20px 0px 20px 0px”]
Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus. Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?
La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica che vengono effettuati da parte del Comune e di SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), il sistema informativo on line che gestisce l’intero iter necessario ad attivare il bonus a favore dei cittadini in possesso dei requisiti.
Collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.[hr style=”3″ margin=”20px 0px 20px 0px”]
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.[hr style=”3″ margin=”20px 0px 20px 0px”]
Rinnovo e variazioni
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell’erogazione). Il sistema SGAte invia un’apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo. I moduli da utilizzare sono, in alternativa:
- Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il modulo A;
- Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS(rinnovo semplificato).
Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.
vedi anche Il nuovo ISEE 2015 [hr style=”3″ margin=”20px 0px 20px 0px”]
Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?
Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo. Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familliari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus. Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VR (variazione residenza). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto. Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova residenza.[hr style=”3″ margin=”20px 0px 20px 0px”]
Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?
Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.[hr style=”3″ margin=”20px 0px 20px 0px”]
Può essere interrotta l’erogazione del bonus?
Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione. Se per esempio:
- I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
- La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
- Il contratto di energia elettrica da “uso residente” diventa “non residente”;
- Il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
- La tariffa da “uso domestico” diventa “uso non domestico”.
il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.